Tribunale Amministrativo Regionale Veneto - Venezia sentenza n. 235 del 2024

ECLI:IT:TARVEN:2024:235SENT

Massima

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Il piano urbanistico comunale, nell'individuare e classificare le aree e gli immobili di proprietà privata, deve rispettare il principio di proporzionalità e non discriminazione, evitando di qualificare arbitrariamente come "opere incongrue" o "elementi di degrado" gli insediamenti produttivi esistenti, senza adeguata motivazione e bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti. L'amministrazione comunale, nel redigere gli strumenti urbanistici, è tenuta a garantire il giusto contemperamento tra le esigenze di riqualificazione urbana e la tutela del legittimo affidamento e del diritto di proprietà dei privati, motivando adeguatamente le scelte pianificatorie che incidono negativamente sulla posizione giuridica dei proprietari. Il principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa impone che le determinazioni urbanistiche siano assunte nel rispetto dei canoni di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione, evitando di comprimere irragionevolmente la sfera giuridica dei privati, specie laddove si tratti di insediamenti produttivi legittimamente esistenti. L'amministrazione comunale, nel redigere gli strumenti urbanistici, deve pertanto garantire un giusto bilanciamento tra l'interesse pubblico alla riqualificazione urbana e il legittimo affidamento e diritto di proprietà dei privati, motivando adeguatamente le scelte che incidono negativamente sulla posizione giuridica dei proprietari, in ossequio ai principi di buon andamento, imparzialità e proporzionalità dell'azione amministrativa. La qualificazione di un insediamento produttivo come "opera incongrua" o "elemento di degrado" deve essere sorretta da una puntuale e congrua motivazione, che dia conto delle ragioni urbanistiche, ambientali o di pubblico interesse che giustificano tale classificazione, nonché delle misure compensative o alternative adottate per tutelare la posizione del privato proprietario. L'amministrazione comunale, nel redigere gli strumenti urbanistici, non può comprimere irragionevolmente il diritto di proprietà dei privati, specie laddove si tratti di insediamenti produttivi legittimamente esistenti, senza adeguata motivazione e bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti.

Sentenza completa

Pubblicato il 09/02/2024

N. 00235/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00466/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 466 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Chemviron Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Roncelli, Barbara Mazzullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Legnago, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Bertolissi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Verona, Regione Veneto, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttiv…

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