Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 2632 del 2021

ECLI:IT:TARMI:2021:2632SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso avverso gli atti di approvazione e variante del Piano di Governo del Territorio (PGT) di un Comune, ha affermato i seguenti principi di diritto: 1. La classificazione di un immobile storico-artistico-monumentale all'interno di un PGT, con conseguente limitazione degli interventi edilizi ammessi ai soli interventi di risanamento conservativo e restauro, non costituisce una "paralisi" della trasformazione edilizia, in quanto la stessa può essere raggiunta anche attraverso il recupero e l'adeguamento dell'esistente, nel rispetto delle prescrizioni previste per il compendio. In ambito urbanistico non opera il divieto di reformatio in peius, in quanto l'Amministrazione gode di ampia discrezionalità nell'effettuazione delle proprie scelte pianificatorie, relegando l'interesse dei privati alla conferma della previgente disciplina a mero interesse di fatto, non tutelabile in sede giurisdizionale. 2. In sede di approvazione di uno strumento urbanistico, l'Amministrazione non è tenuta ad una analitica confutazione di ciascuna osservazione presentata dai privati, potendo procedere al loro accorpamento per gruppi omogenei, al fine di agevolare il lavoro degli Uffici e razionalizzare l'iter di approvazione, purché siano indicati i criteri posti alla base del raggruppamento. 3. La destinazione di un immobile a "servizio di progetto in regime di sussidiarietà" non ha natura espropriativa, in quanto consente la realizzazione degli interventi anche ad iniziativa privata, previa stipula di una convenzione con l'Ente pubblico. Non sussiste disparità di trattamento, in quanto l'Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nel compimento delle scelte pianificatorie, le quali comportano necessariamente la differenziazione del trattamento dei suoli. 4. La verifica del fabbisogno di dotazioni di aree a servizi da parte del Comune, anche se superiore alla dotazione minima prevista per legge, è legittima se adeguatamente motivata in ordine alle ragioni che impongono l'aumento degli standard, in attuazione del principio di sussidiarietà e di accessibilità e fruibilità dei servizi sull'intero territorio comunale.

Sentenza completa

Pubblicato il 29/11/2021

N. 02632/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00842/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 842 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Emanuele Bedetti, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Alfarano, Pietro Buccarelli e Maria Grazia Lanero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Maria Grazia Lanero in Milano, Piazza Belgioioso, 2;

contro

Comune di Como, in persona del Sindaco in carica
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Antonietta Marciano e Chiara Piatti, Marina Ceresa, Marilisa Ogliaroso e Antonio Tafuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

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