Cassazione penale Sez. III sentenza n. 37931 del 22 ottobre 2021

ECLI:IT:CASS:2021:37931PEN

Massima

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Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000, si configura sia nel caso in cui la dichiarazione fiscale sia riferita ad operazioni oggettivamente inesistenti, sia a quelle inesistenti dal punto di vista soggettivo. Il dolo richiesto per la realizzazione di tale reato è quello generico, comprensivo anche del dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione abbia ad oggetto fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, sia finalizzata ad evadere le imposte dirette o l'IVA. Il reato di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000 si configura come reato di pericolo e di mera condotta, che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli Uffici finanziari, prescindendo dall'effettiva evasione fiscale. Pertanto, ai fini della responsabilità penale dell'imputato, non rileva l'effettività dell'evasione, né l'accertamento della frode, essendo sufficiente l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nella dichiarazione fiscale. Inoltre, il fatto che l'imputato non ricoprisse alcuna carica sociale all'epoca dell'emissione delle false fatture non esclude la sua responsabilità, in quanto ciò che rileva è che egli si sia reso autore delle dichiarazioni fraudolente oggetto di imputazione, rispetto alle quali deve escludersi che fosse all'oscuro della falsità delle molteplici fatture indicate, in considerazione del suo ruolo di legale rappresentante della società. In sede di legittimità, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, è preclusa al giudice di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta - Presidente

Dott. CERRONI Claudio - Consigliere

Dott. GAI Emanuela - Consigliere

Dott. MENGONI Enrico - Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 16-11-2020 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dr. ((omissis));
lette le conclusioni rassegnate ex Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa ((omissis)), che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;
lette le conclusioni rassegnate ex Decreto Legge n.…

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