Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo - Pescara sentenza n. 319 del 2011

ECLI:IT:TARPE:2011:319SENT

Massima

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Il provvedimento di revoca di un contributo pubblico concesso ad un privato, ancorché formalmente qualificato come "revoca", rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo in quanto espressione dell'esercizio di un potere pubblico finalizzato al perseguimento dell'interesse generale, che determina una posizione di soggezione del privato beneficiario nei confronti dell'amministrazione concedente. Tale rapporto di concessione, caratterizzato dalla permanente titolarità in capo all'amministrazione del potere di controllo sull'utilizzo del contributo e di eventuale revoca dello stesso, non può essere qualificato come un rapporto di diritto privato paritario, ma configura un interesse legittimo del privato tutelabile innanzi al giudice amministrativo. L'amministrazione, nell'esercizio di tale potere di revoca, è tenuta a rispettare le garanzie procedimentali previste dalla legge sul procedimento amministrativo, tra cui il preavviso di avvio del procedimento, al fine di consentire al privato di partecipare al procedimento e di far valere le proprie ragioni. Il mancato rispetto di tali garanzie procedimentali determina l'illegittimità del provvedimento di revoca, che deve pertanto essere annullato. Inoltre, l'amministrazione, nel provvedere alla revoca, è tenuta a valutare attentamente tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, senza omettere di considerare circostanze rilevanti ai fini della decisione, pena l'illegittimità del provvedimento per difetto di istruttoria e di motivazione. In definitiva, il rapporto tra l'amministrazione concedente e il privato beneficiario di un contributo pubblico è caratterizzato da una posizione di supremazia e di potere dell'amministrazione, che si estrinseca non solo nella fase di concessione ma anche in quella successiva di controllo sull'utilizzo del contributo e di eventuale revoca dello stesso. Tale posizione di supremazia determina la configurazione di un interesse legittimo del privato tutelabile innanzi al giudice amministrativo, il quale è tenuto a verificare la legittimità dell'esercizio di tale potere pubblico, con particolare riguardo al rispetto delle garanzie procedimentali e all'adeguatezza dell'istruttoria e della motivazione del provvedimento.

Sentenza completa

N. 00020/2011
REG.RIC.

N. 00319/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00020/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 20 del 2011, proposto dalla:
Facoman S.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dagli avv. Leo Fuschi e Maria Grazia Fuschi, con domicilio eletto presso Claudio Angelone in Pescara, via Orazio 123;

contro

La Regione Abruzzo, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato de L’Aquila, domiciliata per legge in L'Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S.Domenico;

nei confronti di

Fi.R.A. Spa;

per l'annullamento

della determinazione regionale del 2 agosto 2010 avente a oggetto la revoca del contributo già concesso pe…

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