Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 645 del 25 gennaio 1993

ECLI:IT:CASS:1993:645PEN

Massima

Massima ufficiale
Il concetto di modica quantita`, elaborato dalla giurisprudenza al mirato e riconosciuto fine di non consentire accumulazione di sostanze stupefacenti e di contrastare con la parcellizzazione il traffico dei narcotici, conserva tutta la sua validita`, quale limite oggettivo, in ipotesi di detenzione a fine di spaccio, per l'applicazione, in presenza degli aggiuntivi elementi di cui all'art. 73, quinto comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dell'attenuante del fatto di lieve entita`. Tale attenuante, pertanto, non puo` trovare applicazione allorquando la dose media giornaliera sia stata sensibilmente superata e non si tratti di detenzione ad inequivoco uso personale. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che aveva negato l'attenuante del fatto di lieve entita` della detenzione di gr. 7,3 di eroina pura, bastevole al confezionamento di circa 74 dosi medie giornaliere motivatamente ritenute destinate allo spaccio, non risultando provata la loro destinazione all'uso personale). (V. Corte costituzionale, sentenze n. 333 del 1991 e 133 del 1992).   da vedere: Sen 12/09/1991 9148 sez U Pen

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