Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 32967 del 27 novembre 2023

ECLI:IT:CASS:2023:32967CIV

Massima

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Il direttore dei lavori, nell'ambito del contratto di appalto, è investito di poteri rappresentativi e negoziali nei confronti del committente solo se espressamente previsto nel contratto stesso. In mancanza di tale previsione, il direttore dei lavori è limitato alle sole questioni tecniche, senza poter impegnare il committente sul piano negoziale. Pertanto, il direttore dei lavori che autorizzi lavori extra senza specifica delega contrattuale non può vincolare il committente al pagamento di tali maggiori oneri, i quali restano a carico dell'appaltatore, salvo il diritto di quest'ultimo di agire in giudizio per il riconoscimento di un eventuale compenso aggiuntivo. Il committente, a sua volta, può agire in giudizio nei confronti del direttore dei lavori per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento del mandato professionale, qualora i lavori extra siano stati eseguiti senza la sua espressa autorizzazione. L'onere della prova circa l'esatto adempimento della prestazione professionale grava sul direttore dei lavori, mentre il committente deve provare l'inadempimento e il danno subito. Il giudice, nell'interpretare la domanda giudiziale, deve valorizzare il contenuto sostanziale della pretesa attorea, senza limitarsi alle espressioni utilizzate, dovendo prendere in esame il tenore letterale degli atti, la natura delle vicende di fatto rappresentate, le precisazioni offerte nel corso del giudizio e il tipo di provvedimento concretamente richiesto. Pertanto, il danno risarcibile a carico del direttore dei lavori inadempiente non si limita alla sola differenza tra quanto effettivamente pagato all'appaltatore e il minor costo eventualmente "spuntabile" da una contrattazione diretta, ma comprende l'intero costo delle lavorazioni addizionali pagate in violazione del mandato. Infine, la proposizione di una domanda giudiziale non può essere considerata temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., qualora essa sia fondata su argomentazioni giuridiche plausibili, anche se poi respinte nel merito.

Sentenza completa


REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto
RESPONSABILITA'
PROFESSIONISTI
LUIGI ALESSANDRO SCARANO Presidente
ENZO VINCENTI Consigliere
PASQUALE GIANNITI Consigliere - Rel.
ANNA MOSCARINI Consigliere
Ud. 20/06/2023 CC
Cron.
R.G.N. 20860/2019
CARMELO CARLO ROSSELLO Consigliere
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 20860/2019 proposto da:
Hotel Spring House Snc di ((omissis)) in persona del legale
rappresentante pro tempore, ((omissis)) in proprio, rappresentati
e difesi dall'avvocato ((omissis));
-ricorrente -
contro
((omissis)), rappresentato e difeso unitamente dagli avvocati
((omissis)), ((omissis));
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 247/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA,
depositata il 15/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consi…

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