Cassazione penale Sez. I sentenza n. 408 del 28 marzo 1985

ECLI:IT:CASS:1985:408PEN

Massima

Massima ufficiale
Il ricorso per cassazione è immediatamente proponibile contro le ordinanze relative alla libertà personale emesse nel corso del dibattimento, soltanto se il dibattimento stesso è rinviato a tempo indeterminato ovvero se è pronunciata sentenza inoppugnabile. Al rinvio a tempo indeterminato è equiparata la sospensione del dibattimento per un periodo che oltrepassi il termine di dieci giorni.

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