Cassazione penale Sez. II sentenza n. 8781 del 20 ottobre 1983

ECLI:IT:CASS:1983:8781PEN

Massima

Massima ufficiale
L'eccezione al principio della pregiudizialità dell'applicazione dell'amnistia stabilito dall'art. 592 cod. proc. pen. è consentita nei soli casi in cui si renda assolutamente necessario per la pronuncia della causa estintiva del reato il preventivo esame delle questioni relative all'azione penale nel suo momento iniziale e nel suo ulteriore svolgimento processuale.Pertanto la detta eccezione deve essere interpretata con criteri restrittivi e in rapporto unicamente alle ipotesi di mancanza di presupposti, di esistenza di causa di impromovibilità o improseguibilità dell'azione penale, di cause di nullità assolute e insanabili tali da inficiare la validità dell'azione penale, si da travolgere senza possibilità di rinnovazione tutti gli atti processuali posteriori od anche anteriori che vi siano strettamente collegati.

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