Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3030 del 4 marzo 1988

ECLI:IT:CASS:1988:3030PEN

Massima

Massima ufficiale
Anche quando l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, legittimamente la corte di cassazione o il giudice di appello, nello esercizio del potere-dovere di procedere alla corretta qualificazione giuridica del fatto-reato così come contestato e ritenuto nella sentenza impugnata, escludono l'applicazione dell'amnistia ad essa sopravvenuta, ove, per effetto di tale qualificazione ravvisino un reato diverso e più grave di quello precedentemente ritenuto. (Nella specie, ritenuto dal tribunale il delitto di detenzione illegale di arma comune da sparo con sentenza confermata in appello, la corte di cassazione ha negato l'applicazione dell'amnistia sopravvenuta con D.P.R. 16 dicembre 1986 n. 865 sul rilievo che nel fatto fosse da ravvisare il più grave delitto di detenzione di arma da guerra).

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