Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 2145 del 2 aprile 1984

ECLI:IT:CASS:1984:2145CIV

Massima

Massima ufficiale
Anche nel giudizio dinanzi al tribunale amministrativo, la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, espressamente consentita dall'art.. 30 della legge 6 dicembre 1971 n.. 1034, comporta l'obbligo di sospensione del relativo procedimento, ai sensi dell'art.. 367 cod. proc. civ., salva restando la sola possibilità di adottare provvedimenti urgenti o di sospendere l'esecuzione dell'atto amministrativo impugnato. Qualora tale obbligo non sia osservato, la pronuncia che definisce il giudizio, in quanto resa in difetto di "potestas iudicandi", è affetta da invalidità, denunciabile con impugnazione al consiglio di stato, e, poi, con ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione avverso la sentenza del consiglio di stato, mentre l'eventuale conclusione del regolamento, in termini affermativi della giurisdizione di detto giudice amministrativo, non può avere effetti sananti di quella invalidità, spiegando rilievo solo nel senso di non travolgere l'intero processo, come si verifica nel diverso caso di diniego della giurisdizione, ma solo la fase successiva all'inosservanza dell'obbligo stesso, con conseguente rinvio della causa davanti al giudice di primo grado.

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