Cassazione penale Sez. V sentenza n. 959 del 30 gennaio 1996

ECLI:IT:CASS:1996:959PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di falso ideologico del privato in atto pubblico, non è necessario che l'atto di cui si ipotizza la falsità sia previsto da una specifica disposizione di legge, ma è sufficiente che esso sia destinato a provare la verità, e cioè che la falsa attestazione abbia una qualche efficacia probatoria, da accertare di volta in volta. Integra, pertanto, il delitto di cui all'art. 483 c.p. la falsa denuncia, fatta ai carabinieri, di smarrimento di un assegno bancario. (Fattispecie nella quale la sussistenza del reato è stata ritenuta, osservando che la denuncia aveva lo scopo di togliere efficacia al titolo, quando ne fosse stato richiesto il pagamento presso il trattario).

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