ECLI:IT:CASS:2003:2415PEN
FATTO E DIRITTO Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, decidendo quale giudice dell'esecuzione penale su istanza di T. B., pronunziava declaratoria estintiva, con espresso ordine di cancellazione della condanna dal casellario giudiziale, in ordine ad una contravvenzione per la quale l'istante aveva riportato condanna alla pena di L. 250.000 di ammenda, con il beneficio di cui all'art. 175 c. p., con decreto penale del G.I.P. della Pretura Circondariale in sede, non opposto, pronunziato in data 1.3.95 e divenuto irrevocabile il 19.9 dello stesso anno. Il provvedimento veniva motivato ai sensi dell'art. 460 c. 5 c. p.p., dandosi atto che la condannata aveva provveduto il 15.11.2001 al pagamento dell'ammenda e non commesso, nei cinque anni successivi all'irrevocabilità del decreto penale, altri reati della stessa indole, nonché, per quanto riguarda l'ordine di cassazione, sul rilievo che alla T.…
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