Cassazione penale Sez. I sentenza n. 669 del 23 gennaio 1984

ECLI:IT:CASS:1984:669PEN

Massima

Massima ufficiale
La cessione di sostanze stupefacenti per uso di gruppo non costituisce attività penalmente irrilevante, in quanto rientra nella normale cessione prevista come reato dagli artt. 71 e 72 della legge n.. 685 del 1975. Al riguardo, sono irrilevanti il titolo e la finalità della cessione medesima salvo che, trattandosi di modica quantità, l'atto negoziale venga compiuto per uso personale terapeutico.

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