Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2290 del 4 agosto 1993

ECLI:IT:CASS:1993:2290PEN

Massima

Massima ufficiale
Pur se limitatamente alle misure di prevenzione personali, l'art. 13 legge 3 agosto 1988 n. 327, modificando il comma primo dell'art. 19 legge 22 maggio 1975 n. 152 (disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), prevede che le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) si applicano anche alle persone indicate nell'art. 1 nn. 1 e 2) legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralita`). Per effetto di tale norma sussiste, quindi, una completa equiparazione, in materia di misure di prevenzione personali, tra soggetti pericolosi in quanto indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o ad esse corrispondenti (pericolosita` cosiddetta "qualificata") e soggetti pericolosi in quanto ritenuti abitualmente dediti a traffici delittuosi ovvero ad attivita` delittuose da cui, almeno in parte, traggono i mezzi di vita (pericolosita` cosiddetta "generica"), risultando estesa ai secondi la disciplina comunque introdotta per i primi.    da vedere: Sen 12/07/1993 819 sez 4 Pen Sen 30/10/1990 3253 sez 1 Pen

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