Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 12309 del 22 novembre 1980

ECLI:IT:CASS:1980:12309PEN

Massima

Massima ufficiale
Poste che per l'ordinamento dell'attività bancaria (legge 7 marzo 1938 n. 141) la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico, le quali sono esercitate da istituti di credito di diritto pubblico, da banche di interesse nazionale, da casse di risparmio, nonché da imprese private a tal fine autorizzate, e che tutte le aziende che esercitano la attività di raccolta del risparmio ed esercizio del credito sono sottoposte al controllo della banca d'Italia, non può disconoscersi all'impiegato del banco di napoli, compreso fra gli istituti di credito di diritto pubblico, qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio a seconda dell'attività esercitata. (Nella specie è stato ritenuto incaricato di un pubblico servizio l'impiegato del banco di napoli addetto alle operazioni preparatorie della consegna ai correntisti di moduli di assegni di conto corrente.

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