Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12829 del 12 luglio 2004

ECLI:IT:CASS:2004:12829CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di appalto, la presa in consegna dell'opera da parte del committente non equivale, "ipso facto", ad accettazione della medesima senza riserve, e quindi ad una accettazione tacita pur in difetto di verifica, ex art. 1665, quarto comma, cod.civ., occorrendo in concreto stabilire se nel comportamento delle parti siano o meno ravvisabili elementi contrastanti con la presunta volontà di accettare l'opera senza riserve. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito in cui si era qualificata come senza riserve una accettazione sulla base di vari elementi rappresentati in sentenza e tutti in tal senso convergenti, quali il pagamento integrale della quota di corrispettivo dovuta all'appaltatore al momento della consegna la relazione di ultimazione dei lavori da parte del direttore dei lavori per conto del committente, il certificato di collaudo statico emesso dal collaudatore ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1086 del 1971, l'esecuzione in economia delle rifiniture da parte del committente e la richiesta da parte di questi della licenza di abitabilità).

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