Cassazione penale Sez. I sentenza n. 23385 del 11 maggio 2017

ECLI:IT:CASS:2017:23385PEN

Massima

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Il differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, ai sensi dell'art. 147 c.p., non è ammesso nei confronti di chi sia affetto esclusivamente da disturbi psichici o patologie psichiatriche, anche gravi, che non determinino altresì una grave infermità fisica non trattabile adeguatamente in ambiente carcerario o tale da rendere l'espiazione della pena contraria al senso di umanità. L'insorgenza di una grave infermità psichica o di una patologia psichiatrica nella persona condannata costituisce, invece, evenienza disciplinata dall'art. 148 c.p., che impone al giudice l'obbligo di disporre il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia del condannato affetto da infermità psichica "tale da impedire l'esecuzione della pena". Tale peculiare disciplina normativa dell'infermità psichica del condannato, a seguito della sentenza n. 146 del 1975 della Corte costituzionale, configura non un'ipotesi di rinvio o di sospensione della pena, bensì soltanto un caso di mutamento obbligatorio del suo regime esecutivo, dovendo l'intero periodo di ricovero - dovunque trascorso - essere computato nella stessa pena. Pertanto, il differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, ai sensi dell'art. 147 c.p., non può essere disposto nei confronti di un condannato affetto esclusivamente da disturbi psichici o patologie psichiatriche, anche gravi, che non determinino altresì una grave infermità fisica non trattabile adeguatamente in ambiente carcerario o tale da rendere l'espiazione della pena contraria al senso di umanità. In tali casi, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 148 c.p., che impone al giudice l'obbligo di disporre il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia del condannato affetto da infermità psichica "tale da impedire l'esecuzione della pena", con la conseguenza che l'intero periodo di ricovero - dovunque trascorso - deve essere computato nella stessa pena.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Presidente

Dott. VANNUCCI Marco - Consigliere

Dott. BONI Monica - rel. Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere

Dott. CAIRO Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 1912/2016 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, del 08/07/2016;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONI MONICA;
lette le conclusioni del P.G. Dott. MARINELLI Felicetta che ha chiesto dichiarasi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa l'8 luglio 2016 il Tribunale di sorveglianza di Roma dichiarava inammissibili le istanze, proposte dal condannato (OM…

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