Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza breve n. 2630 del 2019

ECLI:IT:TARMI:2019:2630SENB

Massima

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La revoca di un provvedimento amministrativo di cancellazione di una domanda di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, con conseguente reinserimento della domanda in graduatoria, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso per l'annullamento di tale provvedimento di cancellazione. In tali casi, il giudice amministrativo, preso atto della revoca e del reinserimento della domanda in graduatoria, dichiara la cessazione della materia del contendere e dispone la compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che l'Amministrazione, attraverso l'esercizio del potere di autotutela, può revocare un provvedimento di cancellazione di una domanda di assegnazione di alloggio ERP, con conseguente reinserimento della domanda in graduatoria, determinando così la cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso per l'annullamento di tale provvedimento di cancellazione. In tali ipotesi, il giudice amministrativo, preso atto della revoca e del reinserimento della domanda, dichiara la cessazione della materia del contendere e dispone la compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, in applicazione del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo. La massima evidenzia come l'esercizio del potere di autotutela da parte dell'Amministrazione, con la revoca di un provvedimento di cancellazione di una domanda di assegnazione di alloggio ERP e il conseguente reinserimento della domanda in graduatoria, comporti la cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso per l'annullamento di tale provvedimento di cancellazione. In tali casi, il giudice amministrativo, prendendo atto di tale revoca e reinserimento, dichiara la cessazione della materia del contendere e dispone la compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, in applicazione dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo.

Sentenza completa

Pubblicato il 09/12/2019

N. 02630/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02464/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2464 del 2019, proposto da
((omissis)), rappresentata e difesa dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Milano, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), con domicilio PEC come da registri di Giustizia e, in Milano, in via della Guastalla, 6;

nei confronti

((omissis)), ((omissis)), non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensiva,

del prov…

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