Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5192 del 22 aprile 1999

ECLI:IT:CASS:1999:5192PEN

Massima

Massima ufficiale
In materia di diffamazione a mezzo della stampa puo` risultare esente da responsabilita` il giornalista che abbia riportato dichiarazioni altrui solo quando la punibilita` a titolo di diffamazione di tali dichiarazioni dipenda da una loro ben dissimulata falsita`, che abbia resistito alle necessarie verifiche di attendibilita`, ma non quando le dichiarazioni siano diffamatorie in se`, per le espressioni adoperate o per la palese falsita` delle accuse.  Peraltro, le pubbliche dichiarazioni di chi ricopra importanti incarichi istituzionali, sono di regola riferite quale che ne sia il contenuto, perche` la notizia di cronaca consiste proprio nel riferire la dichiarazione in se`, non nel riferire i fatti in essa rappresentati. In tal caso, per distinguere il lecito dall`illecito, occorre accertare se il giornalista abbia assunto la prospettiva del terzo osservatore dei fatti, agendo per conto del pubblico dei suoi lettori, ovvero sia solo un dissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria, che agisce contro il diffamato. Ed e` evidente come ai fini di un tale accertamento si richieda un`interpretazione del testo dell`articolo, che va riservata ai giudici del merito.   da vedere:Sen 22/04/1986 2826 sez 1 Civ

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