Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3520 del 23 marzo 1994

ECLI:IT:CASS:1994:3520PEN

Massima

Massima ufficiale
L`art. 304 comma secondo cod. proc. pen. si pone come necessario correttivo della previsione dell`art. 477 stesso codice, nel senso che, ad evitare il venire meno dell`operativita` dei provvedimenti restrittivi della liberta` personale, qualora, per esigenze collegate alla complessita` del dibattimento, non possano essere rispettati i termini ordinatori, previsti dal citato art. 477 per la durata e la prosecuzione del dibattimento, il legislatore consente la possibilita` di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare durante il tempo in cui sono tenute le udienze, compresi, percio`, gli intervalli tra i giorni di udienza e tra questi e quelli impiegati per la deliberazione della sentenza (cosidetti "tempi morti"), in quanto i primi siano imposti da indiscusse necessita` processuali, connesse alla complessita` dei fatti e ad altre oggettive circostanze ostative, che al giudice del dibattimento non e` dato potere autonomamente rimuovere. (Nella specie si e` ritenuta la particolare complessita` del dibattimento anche per la necessita` di espletare una commissione rogatoria internazionale negli Stati Uniti di America).

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