Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3554 del 23 gennaio 2014

ECLI:IT:CASS:2014:3554PEN

Massima

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Il provvedimento di confisca di beni disposto nell'ambito di un procedimento di prevenzione patrimoniale non può essere revocato per il solo fatto che il procedimento penale a carico del proposto si sia concluso con l'assoluzione o la dichiarazione di prescrizione di alcuni reati, in quanto la valutazione della pericolosità sociale e la conseguente adozione della misura di prevenzione patrimoniale sono autonome e indipendenti dall'esito del processo penale. La confisca, una volta disposta con provvedimento definitivo, può essere revocata solo in presenza di elementi sopravvenuti che dimostrino il venir meno della pericolosità sociale del proposto, non essendo sufficiente il mero venir meno di alcuni capi di imputazione penale. Inoltre, il ricorso per cassazione avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione è ammesso esclusivamente per violazione di legge, con la conseguenza che non sono deducibili vizi della motivazione, salvo che questa non sia del tutto carente o meramente apparente. Infine, il terzo interessato, portatore di interessi meramente civilistici, non può proporre autonomamente ricorso per cassazione senza essere munito di procura speciale, dovendo essere rappresentato da un difensore con tale procura, analogamente a quanto previsto per il processo civile.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero - Presidente

Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere

Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere

Dott. LIGNOLA Ferdinan - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso il decreto n. 2/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del 05/12/2012;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;

Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Dr. Pietro Gaeta, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

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