Cassazione penale Sez. I sentenza n. 32416 del 5 luglio 2017

ECLI:IT:CASS:2017:32416PEN

Massima

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Il mancato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno imposto come condizione per la concessione della sospensione condizionale della pena, legittima la revoca del beneficio da parte del giudice dell'esecuzione, senza che questi sia tenuto a verificare preventivamente la capacità economica del condannato, essendo tale valutazione demandata alla fase esecutiva, ove il condannato potrà allegare l'assoluta impossibilità di provvedere al risarcimento. Pertanto, il giudice della cognizione, nel subordinare il beneficio al pagamento della somma accordata a titolo di risarcimento del danno, non è obbligato a compiere indagini sulle condizioni economiche dell'imputato, essendo sempre possibile per il soggetto interessato, in sede di esecuzione, allegare la sua assoluta impossibilità di adempimento, che, ove ritenuta provata, impedisce la revoca del beneficio. Spetta al giudice dell'esecuzione, in sede di valutazione della richiesta di revoca, vagliare l'effettiva sussistenza dell'assoluta impossibilità o estrema difficoltà per l'obbligato di provvedere al risarcimento del danno, dando conto con adeguata motivazione della situazione allegata e della sua effettiva sussistenza. Tuttavia, il mero stato di disoccupazione o l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non sono di per sé elementi sufficienti a dimostrare l'impossibilità assoluta di adempiere all'obbligo risarcitorio, essendo necessario che il condannato alleghi e dimostri la sua condizione di totale indigenza e assenza di qualsiasi mezzo per far fronte all'obbligo assunto.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BONITO F. Maria S. - Presidente

Dott. VANNUCCI Marco - Consigliere

Dott. MANCUSO ((omissis)) - Consigliere

Dott. BONI Monica - rel. Consigliere

Dott. CAIRO Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 9/2016 TRIBUNALE di VERBANIA, del 30/03/2016;
sentita la relazione fatta dal Consigliere D,ott. MONICA BONI;
sentite le conclusioni del PG Dott. ROMANO Giulio che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'ordinanza emessa il 30 marzo 2016 il Tribunale di Verbania, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, revocava nei confronti di (OMISSIS) la sospensione condizionale della pena, accordatagli con la sentenza d…

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