Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 8765 del 3 aprile 2024

ECLI:IT:CASS:2024:8765CIV

Massima

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Il contratto di appalto di opere pubbliche, pur non configurandosi come contratto ad esecuzione istantanea né come contratto a prestazioni continuative o periodiche, presenta una disciplina estremamente articolata e complessa che attribuisce un preciso valore giuridico alle prestazioni parziali rese dall'appaltatore, sicché il diritto alla percezione del corrispettivo si fonda sul meccanismo degli stati di avanzamento dei lavori (SAL). Pertanto, il contratto di appalto deve essere qualificato come contratto ad esecuzione "non continuata", ma "prolungata", con la conseguenza che la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, ai sensi dell'art. 1458 c.c., determinando la totale "restitutio in integrum" e il venir meno di tutti gli effetti del negozio, inclusi i diritti che ne sarebbero derivati. Ciò comporta che, una volta pronunciata la risoluzione del contratto, non trovano più applicazione le norme che disciplinano le sospensioni legittime e illegittime dei lavori, di cui agli artt. 24 e 25 del D.M. n. 145 del 2000, né le clausole penali previste contrattualmente, essendo venuto meno il titolo giustificativo delle reciproche attribuzioni patrimoniali. Pertanto, l'appaltatore ha l'onere di provare l'esistenza e la quantità dei danni subiti, non potendo più far valere le riserve formulate nel corso dell'esecuzione del contratto, le quali presuppongono la validità ed efficacia del rapporto negoziale. Ove non sia possibile la restituzione in forma specifica dell'opera parzialmente eseguita, il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico della committente deve essere determinato con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione e in relazione all'ammontare del corrispettivo originariamente pattuito.

Sentenza completa


1RG n. 36334/2018 Cons.Est.Luigi D’Orazio
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto
Appalto pubblico;
risoluzione e spese
generali di cantiere
Dott. Umberto Luigi Scotti Presidente
Dott. Luigi Abete Consigliere
Dott. Luigi D’Orazio Consigliere Rel.
Dott. Rita Elvira Anna Russo Consigliere
Ud. 28/3/2024 CC
Cron. n.
36334/2018
R.G.N. 11368/2017
Dott. Eleonora Reggiani Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 36334/2018 r.g. proposto da:
GECOP s.p.a. (Generale Costruzioni e Progettazioni s.p.a.), in persona
del legale rappresentante p.t., dott. Andrea Ferranti, elettivamente
domiciliata in Roma, Via Mirandola, n. 35, rappresentata e difesa per
procura speciale in calce al ricorso dall’Avvocato Luca Gargiani e dall’Avv.
Lucia Carlotta Gargiani.
-ricorrente -
co…

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