Cassazione penale Sez. I sentenza n. 34536 del 19 settembre 2022

ECLI:IT:CASS:2022:34536PEN

Massima

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La circostanza aggravante della premeditazione richiede, oltre all'elemento cronologico di un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e la sua attuazione, sufficiente a consentire una ponderata riflessione e l'attivazione di motivi inibitori, anche l'elemento ideologico della ferma e pervicace volontà dell'agente di portare a termine il proposito delittuoso, senza cedimenti. Ove il lasso di tempo intercorso tra l'insorgenza del proposito omicida e la sua realizzazione sia ristretto, spetta al giudice il compito di valutare, alla luce dei mezzi impiegati e delle modalità della condotta, se tale intervallo sia stato comunque sufficiente a far riflettere l'agente sulla grave decisione adottata e a consentire l'attivazione di motivi inibitori. In presenza di un ristretto arco temporale, tuttavia, il giudice deve individuare in modo specifico gli altri indici sintomatici dell'avvenuta deliberazione del piano omicidiario e della ferma volontà dell'agente di portarlo a termine, senza cedimenti, non essendo sufficiente il mero apprestamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione, nella fase immediatamente precedente. L'esclusione dell'aggravante dei futili motivi non comporta automaticamente il riconoscimento dell'attenuante della provocazione, che richiede la sussistenza di un fatto ingiusto altrui, inteso come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, e non come mera percezione soggettiva dell'imputato. Ove sia confermata un'altra aggravante che consente l'irrogazione della pena dell'ergastolo, l'esclusione di una circostanza aggravante non comporta necessariamente una modifica in melius della pena inflitta. Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato sulla base delle modalità del fatto, indicative di una personalità criminale particolarmente allarmante, e del persistente collegamento dell'imputato con ambienti criminali, a fronte di elementi di segno contrario, come l'alterazione emotiva e le dichiarazioni di pentimento, ritenuti recessivi.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIANI Vincenzo - Presidente

Dott. BIANCHI Michele - Consigliere

Dott. CASA Filipp - rel. Consigliere

Dott. MAGI Raffaello - Consigliere

Dott. TOSCANI Eva - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. PRATOLA Gianluigi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore presente avvocato (OMISSIS) del foro di MILANO, in difesa del ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi…

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