Tribunale Amministrativo Regionale Valle D'Aosta - Aosta sentenza n. 66 del 2020

ECLI:IT:TARVDA:2020:66SENT

Massima

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Il provvedimento amministrativo di revoca di un precedente atto favorevole al destinatario deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, al fine di consentire all'interessato di partecipare al procedimento e di rappresentare i propri interessi, in ossequio al principio del contraddittorio e di una ponderata valutazione dell'interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell'atto. In assenza di tale adempimento procedimentale, l'attività amministrativa risulta viziata nelle sue conclusioni e quindi illegittima. Il mancato rispetto della comunicazione di avvio del procedimento determina l'annullamento del provvedimento di revoca, in quanto viola il diritto di difesa del destinatario dell'atto e non consente all'amministrazione di acquisire elementi di conoscenza utili o indispensabili all'esercizio del potere discrezionale. Pertanto, l'amministrazione, prima di adottare un provvedimento di revoca di un atto favorevole al privato, deve comunicare l'avvio del procedimento all'interessato, al fine di consentirgli di partecipare al procedimento e di rappresentare i propri interessi, in ossequio al principio del contraddittorio e di una ponderata valutazione dell'interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell'atto; in assenza di tale adempimento procedimentale, l'attività amministrativa risulta viziata nelle sue conclusioni e quindi illegittima, determinando l'annullamento del provvedimento di revoca.

Sentenza completa

Pubblicato il 22/12/2020

N. 00066/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00027/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 27 del 2020, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Alberto Savatteri e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;

contro

- il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, e il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e domiciliati presso la sede della stessa in Torino, Via dell’Arsenale n. 21;

per l’annullamento

- della deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria -O…

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