Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1921 del 24 aprile 1996

ECLI:IT:CASS:1996:1921PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di misure di prevenzione, attesa l'attuale formulazione dell'art.   1 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, quale introdotta dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988 n. 327, in cui non si fa piu` menzione di soggetti quali gli "oziosi e vagabondi attuali" (dei quali ben poteva darsi l'assenza di pericolosita` per la sicurezza pubblica), ma si fa menzione solo di soggetti o "abitualmente dediti a traffici delittuosi", o viventi "abitualmente, anche in parte, con i proventi di attivita` delittuose", ovvero ancora "dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrita` fisica o morale dei minorenni, la sanita`, la sicurezza e la tranquillita` pubblica", il giudizio di pericolosita` richiesto dall'art. 2 della detta legge n. 1423/56 risulta pressoche` connaturato alla riscontrata sussistenza delle suindicate condizioni, essendo alquanto difficile immaginare che soggetti rispondenti alle descritte caratteristiche possano essere, al tempo stesso, non pericolosi per la sicurezza pubblica, latamente intesa.   da vedere: Sen 30/10/1990 3253 sez 1 Pen

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