Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8124 del 25 luglio 1991

ECLI:IT:CASS:1991:8124PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di giudizio abbreviato, la riduzione di pena di cui all`art. 442, comma secondo, cod.proc.pen. ha natura processuale e non sostanziale in quanto essa non attiene al fatto reato, non ne costituisce componente materiale o soggettiva, non contribuisce a determinarne la quantita` criminosa, non e` soggetta a giudizio di comparizione con circostanze aggravanti, non influisce sui termini prescrizionali. Essa ha natura puramente premiale di una specifica scelta processuale dell`imputato, mirata alla abbreviazione degli adempimenti del giudizio, con favorevoli riflessi generali in tema di speditezza e di semplificazione. Ne consegue l`inapplicabilita` dell`art. 2, comma terzo, cod.pen. a seguito della declaratoria di illegittimita` costi tuzionale dell`art. 442, comma secondo, cod.proc.pen. (sentenza n. 176/1991 Corte Cost.).

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