Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4282 del 11 maggio 1983

ECLI:IT:CASS:1983:4282PEN

Massima

Massima ufficiale
Se è vero che il falso ideologico in atto pubblico non è configurabile in relazione ai documenti a contenuto negoziale o dispositivo, tale principio non può ritenersi valido quando presupposto necessario della dichiarazione di volontà è l'attestata esistenza di una situazione di fatto con obbligo, per il pubblico ufficiale, di indicarla nel documento; in tal caso anche l'atto dispositivo è suscettibile di falso ideologico, ove l'attestazione di detto presupposto non sia conforme alla realtà.

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