Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 7 del 19 gennaio 2001

ECLI:IT:CASS:2001:7CIV

Massima

Massima ufficiale
Gli atti e i provvedimenti posti in essere dal magistrato (nella specie, militare) nell'esercizio delle sue funzioni, quando non corretti sotto il profilo tecnico giuridico, possono dar luogo a responsabilità disciplinare, non in ragione soltanto della relativa non conformità alla legge ma esclusivamente quando siano il frutto di dolo o colpa grave e, per le loro particolari modalità, risultino connotati in guisa tale da compromettere la fiducia e la considerazione di cui il magistrato stesso deve godere, e di comportare, di riflesso, menomazione del prestigio dell'ordine giudiziario.

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