Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4821 del 9 febbraio 1996

ECLI:IT:CASS:1996:4821PEN

Massima

Massima ufficiale
Il provvedimento restrittivo della liberta` personale e l`ordinanza che decide sul riesame sono tra loro strettamente collegati e complementari, tant`e` che una volta proposta richiesta di riesame, la efficacia dell`una e` condizionata alla tempestiva sopravvenienza di un provvedimento di conferma.  Ne consegue che, cosi` come la motivazione del tribunale integra e completa l`eventuale carenza di motivazione del primo giudice, allo stesso modo la motivazione insufficiente del giudice del riesame puo` ben ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato, quando in questo il giudice abbia fornito le ragioni logico-giuridiche, che ai sensi degli artt. 273 -274 - 275 Cod. Proc. Pen., lo abbiano determinato all`emissione del provvedimento medesimo.

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