Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 7204 del 2010

ECLI:IT:TARMI:2010:7204SENT

Massima

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L'occupazione senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica non consente il subentro nell'assegnazione, in mancanza del requisito della stabile convivenza con l'assegnatario per il periodo minimo previsto dalla legge, formalmente autorizzata dall'ente gestore. L'assegnazione straordinaria di alloggi al di fuori della procedura concorsuale ordinaria, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale, è consentita solo in presenza di situazioni di comprovata emergenza abitativa, provocata da circostanze eccezionali o imprevedibili e non imputabili alla condotta del richiedente, tali da giustificare l'assegnazione con priorità rispetto a tutti coloro che risultano nella graduatoria stilata in base al bando. La mera occupazione abusiva dell'alloggio non costituisce una situazione idonea a giustificare il trattamento derogatorio previsto dalla normativa. L'azione di recupero dell'alloggio, attesa la sua funzione sociale, non richiede una particolare motivazione, essendo sufficiente la mera ricognizione della situazione determinata dalla occupazione senza titolo. L'omissione nell'indicare il rimedio giurisdizionale esperibile avverso il provvedimento di rigetto non comporta una deminutio di tutela, qualora il ricorrente abbia comunque potuto proporre tempestivamente il ricorso giurisdizionale senza incorrere in decadenze.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
SEZIONE QUARTA
HA PRONUNCIATO LA PRESENTE
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4436 del 2000, proposto da:
FR.LI., rappresentata e difesa dall'avv. Cl.Li., con domicilio eletto presso il suo studio in Milano;
contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. El.Fe., An.Fr., Ar.Li., Ir.Ma., Ru.Me., An.Ma.Pa. e Ma.Ri.Su., domiciliato per legge in Milano;
nei confronti di
AL. in persona del Presidente pro-tempore, non costituita;
per l'annullamento
- del decreto di rilascio di alloggio ERP dell’11.09.2000, n. 219/2000, di reg. “B”;
- degli atti presupposti, indicati nel provvedimento suddetto;
- del decreto di rigetto dell’istanza di assegnazione di alloggio ex art. 10 della legge regionale n. 28/90 del 01.03.2000.
E, quanto ai motivi aggiunti depositati il 4 marzo 2002:…

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