Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6239 del 5 luglio 1983

ECLI:IT:CASS:1983:6239PEN

Massima

Massima ufficiale
Poiché la mancata comparizione nel giudizio di opposizione a decreto penale di condanna può ritenersi una figura della contumacia, ancorché disciplinata in modo particolare, l'applicazione dello art. 498 cod. proc. pen., nel silenzio della norma dell'art. 510 cod. proc. pen., ben può estendersi al giudizio per decreto penale. Ne deriva che l'ultimo momento utile per la comparizione dello opponente a decreto penale di condanna è quello immediatamente precedente la lettura del dispositivo della sentenza; perciò, soltanto con l'inizio di tale lettura, della quale non è ammessa l'interruzione, la comparizione non è più valida per la revoca del decreto penale.

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