Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4341 del 22 aprile 1991

ECLI:IT:CASS:1991:4341CIV

Massima

Massima ufficiale
Negli appalti ai quali si applichi, per legge o per convenzione, il capitolato generale per le opere pubbliche di competenza dello Stato, approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962 l'appaltatore, in caso di ritardo, per fatto del committente, nella consegna dei lavori ed ove lo stesso sia rilevante nell'economia del rapporto, puo` chiedere di recedere dal contratto - senza che tale facolta` costituisca contenuto di un diritto - e di pretendere, se la richiesta non e` accolta, un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo nonche` un congruo prolungamento del termine originariamente fissato per l'ultimazione dell'opera, solo fino a quando si protrae il ritardo stesso. Pertanto, ove questo cessi prima della formulazione della suddetta proposta di risoluzione, la stessa ne risulta preclusa, al pari del diritto al compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, rimanendo l'appaltatore obbligato a ricevere la consegna dei lavori, ancorche` tardiva, nel giorno stabilito dal committente. da vedere: [s80\01818]

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