Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1681 del 15 maggio 1992

ECLI:IT:CASS:1992:1681PEN

Massima

Massima ufficiale
La sottoscrizione del ricorso per cassazione della parte privata che propone di persona l`impugnazione va autenticata da difensore iscritto nell`albo speciale della corte di cassazione, dal momento che la rappresentanza e la difesa davanti alla suprema corte sono consentite unicamente a professionisti in possesso di tale requisito e la funzione di autenticazione della sottoscrizione ad opera della parte privata di un atto (come il ricorso) proprio del giudizio di cassazione rientra nella esclusiva sfera di competenza del difensore abilitato o legittimato per tale giudizio. (Nella specie la cassazione, in forza del principio di cui in massima, ha dichiarato inammissibile il ricorso perche` la sottoscrizione dell`impugnazione, effettuata dalla parte di persona, risultava autenticata da difensore non iscritto nel summenzionato albo). (Conf. Sez. I, n. 1682, 15 aprile 1992 C.C., Paoli, non massimata).  conforme: Sen 10/01/1992 3935 sez 1 Pen Sen 10/12/1991 4223 sez 1 Pen Sen 17/10/1991 3457 sez 1 Pen Sen 08/07/1991 2694 sez 1 Pen Sen 13/05/1991 1656 sez 1 Pen

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