Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2072 del 23 luglio 1994

ECLI:IT:CASS:1994:2072PEN

Massima

Massima ufficiale
Le funzioni di controllo cui e` istituzionalmente preposto il tribunale del riesame in ordine alla legittima e corretta applicazione delle misure cautelari, se gli consentono di confermare il provvedimento impositivo anche per ragioni diverse da quelle indicate nel provvedimento stesso, come espressamente previsto dal combinato disposto degli artt. 324, comma settimo, e 309, comma nono, cod. proc. pen., non possono invece rendere ammissibile che il tribunale medesimo, autonomamente e senza iniziativa della parte pubblica, sostituisca ed integri ipotesi accusatorie, con esorbitanza dal proprio ruolo e non consentita commistione fra compiti delle parti e funzioni di garanzia e di controllo, che il nuovo rito vuole del tutto separate. (Nella specie il Tribunale del riesame, nel confermare il provvedimento di sequestro preventivo adottato dal G.I.P. per il reato previsto dall'art. 20 legge n. 47/85, aveva sostituito l'imputazione predetta con quella della violazione della legge n. 431/85).

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