Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - Firenze sentenza n. 1211 del 2023

ECLI:IT:TARTOS:2023:1211SENT

Massima

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Il provvedimento di demolizione di opere edilizie abusive, anche se realizzate in epoca risalente nel tempo e in relazione alle quali l'amministrazione pubblica sia rimasta a lungo inerte, ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, non richiedendo una specifica motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse che impongono la rimozione dell'abuso. L'ordinanza di demolizione è legittima se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività, non essendo necessario che l'amministrazione individui un interesse pubblico, diverso dalle mere esigenze di ripristino della legalità violata, idoneo a giustificare l'ordine di demolizione. Ciò vale anche nel caso in cui l'ordine di demolizione venga adottato a notevole distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, atteso che, a fronte della realizzazione di un immobile abusivo, non è configurabile alcun affidamento del privato meritevole di tutela. L'individuazione dell'area da acquisire al patrimonio comunale in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione, pur se non correttamente effettuata, non costituisce un vizio di legittimità dell'ordinanza di demolizione, in quanto attiene ad un successivo ed autonomo atto di accertamento dell'inottemperanza e di acquisizione gratuita al patrimonio comunale. La sanzione dell'acquisizione al patrimonio comunale del bene abusivo, dell'area di sedime, nonché di quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe, in caso di non ottemperanza all'ordine di demolizione e ripristino, è applicabile anche nei confronti di proprietari non responsabili dell'abuso, trattandosi di una conseguenza automatica della mancata ottemperanza all'ordine di demolizione. La realizzazione di una tettoia, anche se in aderenza ad un muro preesistente, necessita del previo rilascio di permesso di costruire e non è assentibile mediante semplice denuncia di inizio di attività, in quanto costituisce un intervento di modifica del prospetto e non di manutenzione straordinaria, la cui mancanza legittima l'applicazione della sanzione demolitoria.

Sentenza completa

Pubblicato il 21/12/2023

N. 01211/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01470/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1470 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Dei Conti, 3;

contro

Comune di Livorno, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della Determinazione n. -OMISSIS- del Comune di Livorno avente ad oggetto “Ordinanza di demolizione ai sensi dell'art. 196 L.R.T. 65/2014 -OMISSIS-. Proprietari e committenti: -OMISSIS-. (Rif. Prat. n. -…

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