ECLI:IT:CASS:2002:20117PEN
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, provvedendo nella fase preliminare del dibattimento, su concorde richiesta delle parti, dichiarava non doversi procedere nei confronti di B. R. L. per intervenuta remissione di querela, in ordine ai reati contestati di cui agli artt. 582, 612 e 594 c.p.
Avverso l'anzidetta pronuncia, propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino, che denuncia l'errata applicazione degli artt. 529, 129 e 340 c.p.p., sul riflesso che la remissione della querela non poteva avere efficacia estintiva in ordine al reato contestato al capo B), e cioè al reato di cui all'art. 612 c.p., in quanto la formulazione della rubrica -che, tra l'altro, configurava la minaccia nella condotta dell'agente che appoggiava al petto dell'interlocutore un randello dicendogli "ti spacco la faccia"- integrava un…
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