Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8569 del 17 ottobre 1984

ECLI:IT:CASS:1984:8569PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di delitti militari di insubordinazione con violenza (art.. 186 cod. pen. mil. pace) e di insubordinazione con minaccia o ingiuria (art.. 189 cod. pen. mil. pace), in conseguenza delle sentenze n.. 2 del 1979 e n.. 103 del 1982 della corte costituzionale, integra attualmente reato, secondo l'originaria previsione normativa, soltanto l'ipotesi dell'insubordinazione con violenza consistente nell'omicidio volontario, punita con l'ergastolo con degradazione, mentre per tutte le altre ipotesi il fatto originariamente previsto come insubordinazione potrà eventualmente costituire altro reato, qualora ne ricorrano gli estremi. In particolare, per l'insubordinazione con minaccia o ingiuria potrà farsi riferimento, secondo i casi, non alle sole pene ma ai reati militari di ingiuria (art.. 226 cod. pen. mil. pace) o di minaccia (art.. 229 cod. pen. mil. pace), mentre per l'insubordinazione con violenza potranno, secondo i casi, configurarsi i reati militari di percosse (art.. 222 cod. pen. mil. pace) di lesione personale (art.. 223 cod. pen. mil. pace) o di lesione personale grave o gravissima (art.. 224 cod. pen. mil. pace), con l'avvertenza che, qualora soggetto passivo sia un superiore con qualifica di pubblico ufficiale, potranno, secondo i casi, ipotizzarsi i reati comuni di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art.. 336 cod. pen.), resistenza a pubblico ufficiale (art.. 337 cod. pen.) o oltraggio a pubblico ufficiale (art.. 341 cod. pen.); reati, questi, che per la loro natura di reati complessi, assorbono le minacce e le ingiurie e la violenza rimasta nei limiti delle percosse, anche nelle ipotesi previste come reati militari, ma non le lesioni previste come reati militari o come reati comuni. Per quel che attiene, poi, all'insubordinazione con violenza consistente in tentato omicidio, resta in vigore l'ipotesi criminosa della insubordinazione, essendo l'ipotesi e la relativa pena - non inferiore a dodici anni - previste dall'art.. 46, n.. 3 cod. pen. mil. pace in relazione al comma primo dell'art.. 186 stesso codice, mentre per quel che concerne l'insubordinazione con violenza consistente nello omicidio preterintenzionale, il reato configurabile sarà quello previsto e punito dall'art.. 584 cod. pen., eventualmente aggravato ai sensi dell'art.. 61 n.. 10 cod. PEN..

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