Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 11060 del 5 novembre 1991
ECLI:IT:CASS:1991:11060PEN
Massima
Massima ufficiale
Nel giudizio abbreviato, mancando la fase del dibattimento, è inapplicabile il divieto di utilizzabilità di prove diverse da quelle in esso acquisite, sancito dall'art. 526 c.p.p., e vige, invece, il principio della decisione «allo stato degli atti», stabilito dall'art. 440, primo comma, c.p.p., che comporta la facoltà di utilizzare tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero. Il ricorso contro la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, sia essa di primo grado o di appello, deve essere discusso dalla Corte di cassazione in udienza pubblica.
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