Cassazione penale Sez. III sentenza n. 7429 del 24 luglio 1981

ECLI:IT:CASS:1981:7429PEN

Massima

Massima ufficiale
I prodotti alimentari confezionati devono riportare sulla confezione o su etichetta appostevi, oltre alla denominazione del prodotto, l'indicazione del nome o della ragione sociale o del marchio depositato e la sede dell'impresa produttrice e dello stabilimento di produzione, con la indicazione degli ingredienti in ordine decrescente di quantità presente, riferita a peso o volume. Dal combinato disposto degli articoli 8 e 12 legge 30 aprile 1962 n. 283 deve dedursi che è applicabile la sanzione nel caso di introduzione nel territorio della repubblica di prodotto alimentare non rispondente ai requisiti prescritti, e, quindi, anche quando le confezioni del prodotto siano sprovviste, delle indicazioni prescritte. (Nella specie trattavasi di importazione di burro in confezioni prive delle indicazioni prescritte per tutti i prodotti alimentari).

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