Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1893 del 6 dicembre 1983

ECLI:IT:CASS:1983:1893PEN

Massima

Massima ufficiale
Il cosiddetto tribunale della libertà, in sede di riesame, non può revocare il provvedimento restrittivo in base al rilievo del difetto di motivazione, poiché, quale giudice di merito, può e, se del caso, deve integrare con la propria motivazione quella, eventualmente lacunosa o carente, del provvedimento assoggettato al riesame, in virtù della regola generale, che governa tutte le decisioni con le quali si opera un riesame del merito, della inseparabilità tra giudizio rescindente e giudizio rescissorio.

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