Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6825 del 25 marzo 1997

ECLI:IT:CASS:1997:6825PEN

Massima

Massima ufficiale
L' art. 19, comma primo, della legge 22 maggio 1975 n. 152, il quale stabilisce che le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia), si applicano anche alle persone indicate nell'art. 1, nn. 1 e 2, della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 in materia di misure di prevenzione, deve intendersi riferito a tutte. Le disposizioni della citata legge n. 575/65, ivi comprese quelle eventualmente modificative o integrative e, quindi, anche all'art. 3 bis, introdotto dall'art. 15 della legge 13 settembre 1982 n. 646, che prevede l'obbligo, da parte del soggetto sottoposto a misura di prevenzione, di versamento di una cauzione. conforme: Sen 30/10/1990 3253 sez 1 Pen

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