Cassazione penale Sez. I sentenza n. 19329 del 7 maggio 2019

ECLI:IT:CASS:2019:19329PEN

Massima

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Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, negli articoli 24 e 25 del Testo Unico in materia di casellario giudiziale, nella parte in cui prevedono l'iscrizione nel certificato "generale" e nel certificato "penale" del casellario, richiesti dall'interessato, dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova di cui all'articolo 464-quater c.p.p. e della sentenza con la quale, in caso di esito positivo della prova, il giudice dichiari estinto il reato ai sensi dell'articolo 464-septies c.p.p., viola il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 Cost. e la funzione rieducativa della pena di cui all'articolo 27, comma 3, Cost. Tale disciplina, infatti, determina un irragionevole trattamento discriminatorio rispetto a quanto previsto per il patteggiamento e il procedimento per decreto penale, per i quali il Testo Unico prescrive l'esenzione dall'iscrizione nei certificati del casellario richiesti dall'interessato, al fine di incentivare il ricorso a tali strumenti di più sollecita definizione del processo. Analogamente, la mancata previsione della non menzione della sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, a differenza di quanto stabilito per la riabilitazione del condannato, costituisce una disparità di trattamento ingiustificata. Inoltre, l'annotazione nei certificati del casellario a richiesta dei privati dell'ordinanza di sospensione del processo e della sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, istituto che appartiene al sistema sanzionatorio penale e persegue finalità di prevenzione speciale e di risocializzazione del reo, può creare all'imputato, in questo secondo caso presunto innocente, più che prevedibili difficoltà nell'accesso a nuove opportunità lavorative, senza l'esistenza di un preminente interesse collettivo di rilievo costituzionale che giustifichi tale previsione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IASILLO Adriano - Presidente

Dott. BONI Monica - rel. Consigliere

Dott. LIUNI Teresa - Consigliere

Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 30/05/2018 del TRIBUNALE di COMO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa BONI Monica;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 30 maggio 2018 il Tribunale di Como respingeva l'istanza, proposta da (OMISSIS), volta ad ottenere, previa sospensione del procedimento con trasmissione alla Corte Costituzionale e, se la Consulta s…

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