Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo - Pescara sentenza n. 346 del 2020

ECLI:IT:TARPE:2020:346SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esercizio della propria funzione giurisdizionale, ha affermato i seguenti principi di diritto: 1. L'approvazione dei piani di lottizzazione di iniziativa privata, pur essendo disciplinata da un procedimento tipico, non costituisce un atto dovuto per l'amministrazione comunale, la quale conserva ampia discrezionalità sia nell'an che nelle modalità attuative, sindacabile entro limiti alquanto ristretti. La destinazione di zona impressa in precedenza non determina l'acquisizione di un'aspettativa di edificazione immutabile, essendo la stessa suscettibile di rivalutazione alla luce di sopravvenuti nuovi contesti ed esigenze. 2. L'esercizio del potere di autotutela da parte dell'amministrazione comunale per l'annullamento di un provvedimento di adozione di un piano di lottizzazione è soggetto al termine di 18 mesi previsto dall'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 solo nel caso in cui il provvedimento annullato sia qualificabile come atto autorizzatorio o attributivo di vantaggi economici. In assenza di tali caratteristiche, l'annullamento d'ufficio deve avvenire entro un termine ragionevole. 3. Le osservazioni presentate dai soggetti intervenuti nel procedimento di approvazione del piano di lottizzazione, ivi incluse quelle di associazioni portatrici di interessi diffusi, devono essere oggetto di valutazione e motivato riscontro da parte dell'amministrazione procedente, in ossequio al principio di partecipazione procedimentale di cui all'art. 10 della legge n. 241/1990. Il mancato esame di tali osservazioni integra un vizio di legittimità del provvedimento finale. 4. Nell'esercizio del potere discrezionale di approvazione del piano di lottizzazione, l'amministrazione comunale non può rimettere in discussione le scelte pianificatorie compiute in sede di approvazione della variante urbanistica puntuale, se non attraverso l'avvio di un distinto procedimento di riesame o revisione di tale strumento. Il diniego di approvazione del piano di lottizzazione deve essere adeguatamente motivato sulla base di elementi oggettivi e non può essere preordinato al raggiungimento di finalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle proprie del procedimento.

Sentenza completa

Pubblicato il 02/12/2020

N. 00346/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00176/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 176 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
San Vito Resort Village S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Rulli, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia nonché in forma fisica presso il suo studio in Pescara, corso Umberto I n. 65;

contro

Comune di San Vito Chietino, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Rita Aruffo, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Nuovo Senso Civic…

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