Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo - Pescara sentenza breve n. 192 del 2012

ECLI:IT:TARPE:2012:192SENB

Massima

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Il divieto di svolgere un'attività di pubblico esercizio in assenza di autorizzazione non si estende all'attività di somministrazione di alimenti e bevande o di attività musicale svolta da un'associazione culturale esclusivamente nei confronti dei propri soci, in quanto tali attività, se limitate ai soli associati, non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa sui pubblici esercizi. L'amministrazione comunale, pertanto, non può vietare all'associazione culturale lo svolgimento di tali attività rivolte ai propri soci, in quanto ciò non configura l'esercizio abusivo di un pubblico esercizio, ma l'attività interna di un'associazione privata nei confronti dei suoi aderenti. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e di attività musicale svolta da un'associazione culturale esclusivamente nei confronti dei propri soci non è soggetta alla disciplina dei pubblici esercizi e, pertanto, non può essere vietata dall'amministrazione comunale, in quanto rientra nell'ambito dell'autonomia e della libertà associativa garantita dalla Costituzione. L'amministrazione può intervenire solo nel caso in cui l'associazione svolga tali attività in modo indiscriminato nei confronti del pubblico, configurando così l'esercizio abusivo di un pubblico esercizio. La massima giuridica che riassume tale principio di diritto è la seguente: L'attività di somministrazione di alimenti e bevande e di attività musicale svolta da un'associazione culturale esclusivamente nei confronti dei propri soci non è soggetta alla disciplina dei pubblici esercizi e, pertanto, non può essere vietata dall'amministrazione comunale, in quanto rientra nell'ambito dell'autonomia e della libertà associativa garantita dalla Costituzione. L'amministrazione può intervenire solo nel caso in cui l'associazione svolga tali attività in modo indiscriminato nei confronti del pubblico, configurando così l'esercizio abusivo di un pubblico esercizio. Il divieto di svolgere un'attività di pubblico esercizio in assenza di autorizzazione non si estende all'attività interna di un'associazione privata nei confronti dei suoi aderenti, in quanto tali attività, se limitate ai soli associati, non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa sui pubblici esercizi. L'amministrazione comunale, pertanto, non può vietare all'associazione culturale lo svolgimento di tali attività rivolte ai propri soci, in quanto ciò non configura l'esercizio abusivo di un pubblico esercizio, ma l'attività interna di un'associazione privata nei confronti dei suoi aderenti, rientrante nell'ambito della libertà associativa garantita dalla Costituzione.

Sentenza completa

N. 00119/2012
REG.RIC.

N. 00192/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00119/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 119 del 2012, proposto da:
Associazione Culturale “I Polaroidi”, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Peluso e Fabio Nieddu, con domicilio eletto presso Fabio Nieddu in Pescara, viale Marconi, 375;

contro

Comune di Pescara, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Di Marco, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale del Comune;

per l'annullamento

del provvedimento 23 marzo 2012, n. 41917/SUAP/2012, con il quale il Dirigente del Settore Attività produttive del Comune di Pescara ha ordinato all’associazione culturale …

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