Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2553 del 26 aprile 1982

ECLI:IT:CASS:1982:2553CIV

Massima

Massima ufficiale
a seguito della sentenza della corte costituzionale n. 42 del 1981, dichiarativa della parziale illegittimità dell'art. 26 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti resi dal giudice delegato del fallimento, a norma dell'art. 110 del detto decreto, in tema di ripartizione dell'attivo, é proponibile, ai sensi dell'art. 111 della costituzione, in considerazione del loro contenuto decisorio e del carattere definitivo ed é assoggettato al termine di giorni sessanta dalla pubblicazione dei provvedimenti stessi mediante deposito nel fascicolo fallimentare.

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