Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 1774 del 2014

ECLI:IT:TARLE:2014:1774SENT

Massima

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La revoca della patente di guida disposta dal Prefetto nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione personali, come la sorveglianza speciale, non costituisce una sanzione accessoria alla pena, ma l'accertamento dell'insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti morali prescritti per il conseguimento e il mantenimento del titolo di abilitazione alla guida. Pertanto, la posizione giuridica del privato va qualificata in termini di diritto soggettivo perfetto, con la conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo. Tale provvedimento prefettizio, infatti, non è finalizzato alla tutela dell'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale, bensì alla limitazione della libertà di circolazione e di altri diritti costituzionalmente garantiti del privato, come il diritto al lavoro, che presuppongono la titolarità della patente di guida. Pertanto, l'accertamento dei requisiti morali richiesti per il mantenimento della patente di guida, effettuato dal Prefetto in applicazione dell'art. 120, comma 1, del Codice della Strada, non rientra nell'esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, ma in un'attività vincolata, posta nell'esclusivo interesse del privato. Ne consegue che la posizione giuridica del titolare della patente di guida revocata non può essere qualificata in termini di interesse legittimo, bensì di diritto soggettivo perfetto, con la conseguente devoluzione della relativa controversia alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo.

Sentenza completa

N. 00208/2010
REG.RIC.

N. 01774/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00208/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 208 del 2010, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Lecce, via ((omissis)), 32;

contro

Prefetto di Brindisi, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via Rubichi;

per l'annullamento

del decreto emesso dal Prefetto di Brindisi in data 21 maggio 2009 notificato all'interessato in data 12.12.2009, che revoca la patente di guida ctg B n. 505635W, rilasciata dalla M.C.T.C. di Brindisi il 27.7.1999.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

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