Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Salerno sentenza breve n. 349 del 2016

ECLI:IT:TARSA:2016:349SENB

Massima

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Il termine perentorio previsto dalla legge per l'approvazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali, coincidente con quello fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, riveste carattere di inderogabilità e la sua inosservanza comporta l'automatica proroga delle tariffe e aliquote dell'anno precedente. Pertanto, la deliberazione comunale che determina le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno di riferimento, adottata oltre il termine perentorio stabilito dalla legge, è illegittima e deve essere annullata, in quanto le tariffe approvate non possono trovare applicazione per l'anno in questione. La massima giuridica si fonda sui seguenti principi e argomentazioni: 1. Il termine previsto dalla legge per l'approvazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali, coincidente con quello fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, riveste carattere di perentorietà e inderogabilità. Ciò si desume dalla previsione normativa secondo cui, in caso di mancata approvazione entro il termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. 2. La natura perentoria del termine è stata affermata dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, la quale ha chiarito che il mancato rispetto del termine comporta l'automatica proroga delle tariffe e aliquote dell'anno precedente, senza possibilità di applicare quelle deliberate successivamente. 3. Pertanto, la deliberazione comunale che determina le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno di riferimento, adottata oltre il termine perentorio stabilito dalla legge, è illegittima e deve essere annullata, in quanto le tariffe approvate non possono trovare applicazione per l'anno in questione. 4. Il principio di diritto enunciato mira a garantire il rispetto dei termini legislativamente previsti per l'approvazione dei tributi locali, al fine di assicurare certezza e stabilità nel sistema tributario, nonché la corretta programmazione finanziaria degli enti locali.

Sentenza completa

N. 00021/2016
REG.RIC.

N. 00349/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00021/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 21 del 2016, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, pure per legge domiciliata in Salerno, corso ((omissis)), n.58;

contro

Comune di Valle dell'Angelo, in persona del Sindaco
pro tempore
, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della deliberazione del Consiglio Comunale di Valle dell’Angelo n.17 del 18/09/2015, con la quale sono state determinate le tariff…

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