Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2764 del 11 gennaio 1985

ECLI:IT:CASS:1985:2764PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di applicazione di misure di prevenzione, non essendo sempre possibile la identificazione di elementi di prova decisivi ed univoci, il convincimento del giudice, in ordine alla pericolosità sociale del soggetto, è ampiamente discrezionale e può basarsi anche su elementi, che giustifichino sospetti e presunzioni, ancorati a dati di fatto obiettivamente accertati e che non siano contraddetti da elementi di segno contrario. Infatti tale misura, quale strumento di difesa sociale non può che avere carattere preventivo e quindi prescindere dalla prova di reità, in ordine a determinati reati, giudizialmente accertata, ricollegandosi piuttosto ad un giudizio prognostico circa la predisposizione al delitto della persona desunta dall'esame dell'intera personalità del soggetto e da situazioni che giustifichino presunzioni e sospetti.

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