Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6394 del 3 maggio 1990

ECLI:IT:CASS:1990:6394PEN

Massima

Massima ufficiale
La cartella clinica, della cui compilazione è responsabile il primario, adempie la funzione di descrivere il decorso della malattia, di attestare la terapia praticata e tutti gli altri fatti clinici rilevanti e, tra questi, rientrano le informazioni che il paziente fornisce al sanitario ai fini della ricostruzione della anamnesi. La cartella clinica, inoltre, acquista il carattere della definitività una volta compilata e sottoscritta, ed in relazione ad ogni singola annotazione, con la conseguenza che ogni successiva alterazione del suo contenuto costituisce il reato di falso materiale in atto pubblico, di cui all'art. 476 cod. PEN.. (nella specie, relativa a ritenuta responsabilità per il reato di cui agli artt. 48 - 476 cod. pen., l'imputato aveva indotto in errore il direttore sanitario dell'ospedale, ottenendo un duplicato della cartella clinica, sostitutivo dell'originale, dal quale risultava, contrariamente al vero, che egli aveva dichiarato al sanitario, in sede di anamnesi, di essere solito fumare venti sigarette al giorno).

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